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Svizzera e Londra danno torto a Mincione, oggi in Aula in Vaticano.


Con decisione definitiva ( non più appellabile ) la Corte dei reclami svizzera ha respinto il ricorso presentato da Raffaele Mincione contro i Promotori di giustizia vaticani accusati in di falso ideologico, in sostanza di aver presentato documentazione falsa, per ottenere l’ok svizzero alla rogatoria vaticana e alla richiesta di sequestro di beni ( per circa 60 milioni, secondo la quantificazione fatta dal suo avvocato svizzero) , entrambi ottenuti nei mesi scorsi. (https://www.huffingtonpost.it/entry/scandalo-vaticano-svizzera-conferma-il-sequestro-di-60-mln-a-mincione_it_61d83fd8e4b04b42ab7ec1a0/ )

In questo modo - secondo la motivazione della sentenza depositata prima di Pasqua 2022 - Mincione ha cercato di rovesciare la decisione già presa dalla Svizzera di dare seguito alla rogatoria vaticana contro Mincione e e al sequestro di circa 60 milioni di euro sui conti di quello che in base alla ricoscruzione accusatoria e’ ilprincipale imputato del processo vaticano per l’acquisto del Palazzo di Londra. Mincione è stato condannato anche a pagare le spese processuali e una tassa di giustizia.

La parte più interessante da leggere della sentenza è il contenuto della denuncia di Mincione, così come riportata dalla Corte dei reclami. Perchè sintetizza le accuse vaticane contro l’imputato che il 6 e 7 giugno 2022 viene interrogato dal Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone.

Scrivono i Giudici penali federali

Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, che secondo il denunciante ( cioè Mincione) i Promotori di giustizia vaticani denunciati, “al fine di ottenere dalle autorità svizzere il blocco di conti a lui riconducibili, avrebbero formulato nella loro domanda di assistenza svariate affermazioni false, corrispondenti al concetto di “falso ideologico”. Essi avrebbero falsamente sostenuto che: nel corso degli anni egli sarebbe sovente apparso sulle cronache giornalistiche come protagonista di alcune operazioni societarie attenzionate anche dalla magistratura italiana; a seguito della citata operazione londinese la Segreteria di Stato avrebbe subito un depauperamento che potrebbe aggirarsi in oltre 350 milioni di euro; il reclamante sarebbe stato il destinatario principale di questo flusso di denaro; le disponibilità della Segreteria di Stato sarebbero state dirottate verso il reclamante, lasciando implicitamente intendere che se ne sarebbe appropriato indebitamente; il reclamante sarebbe uno dei principali finanziatori del conto di un dipendente del Vaticano coinvolto nella fattispecie, lasciando intendere che il reclamante lo avrebbe corrotto; il 46% dell'investimento della Segreteria di Stato sarebbe finito in strumenti finanziari di società riferibili al reclamante o nelle quali aveva degli interessi personali, generando la perdita di 18 milioni, avendo egli inoltre investito in strumenti finanziari speculativi e illiquidi; il versamento di £ 40 milioni con il quale la Segreteria di Stato avrebbe acquistato la quota parte residua (il 45%) dell'immobile di Londra costituirebbe un possibile atto appropriativo/distrattivo; a fronte di un esborso complessivo di EUR 306 milioni, la Segreteria di Stato si ritroverebbe proprietaria di un immobile che ne varrebbe solo EUR 260 milioni e che a trarre il maggior vantaggio da questa operazione sarebbe il reclamante attraverso le sue società, quasi a dire che il reclamante si sarebbe appropriato di EUR 100 milioni; a tale importo bisognerebbe aggiungere anche le commissioni incassate dal reclamante per la gestione del fondo D., oppure per un contratto di consulenza, quasi a lasciare intendere che queste potessero essere altre appropriazioni illecite; la moglie sarebbe in morosità per canoni non pagati per locazioni dell'immobile a Londra; le indagini avrebbero permesso di verificare che l'operazione del reclamante sarebbe stata compiuta in complicità con funzionari della Segreteria di Stato; l'operazione di Londra avrebbe comportato un'importante distrazione, di non meno di EUR 250 milioni, di fondi pubblici dirottati verso fallimentari operazioni speculative, dalle quali il reclamante e sua moglie, oltre ad altre persone, avrebbero tratto vantaggio”. (https://bstger.weblaw.ch/#/cache?id=27e32e8a-a64f-4c00-ba4e-1896da31876c&searchTerm=vaticano&&sortField=publicationDate&sortDirection=desc&index=0&guiLanguage=de&size=n_20_n)

Secondo la Corte dei reclami, Mincione ha omesso “ di considerare che la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti spetterà al giudice estero del merito, il quale è appunto chiamato a valutare se le ipotesi investigative dei promotori di giustizia, da loro esposte in rogatoria, reggono in contraddittorio”, cioè sl Tribunale vaticano. Ma non ci sono elementi ” per fondare l'apertura di un procedimento penale per falso intellettuale.”

Un ‘altra sentenza, questa volta inglese, ha respinto in appello il ricorso di Mincione che voleva impedire che i lettori del Regno Unito e Irlanda possano leggere gli articoli pubblicati negli altri paesi ( ed in particolare in Italia) ritenuti negativi per la sua immagine e i suoi affari.


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