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CASO MILONE: “BECCIU NON AGI’ NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI”



Città del Vaticano, 24 gennaio 2024.


Tutti potranno inviare segnalazioni al Revisore Generale in caso di corruzione. Anche per email. Intanto una sentenza civile ha dato torto a Libero Milone che dovette lasciare l'incarico nel 2017. Lui e gli eredi Panicco condannati a pagare 110 mila euro.


di Maria Antonietta Calabrò


Con una sentenza civile depositata lunedì 22 gennaio 2024, il Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone ha respinto il ricorso presentato dal primo revisore generale Libero Milone e dal suo vice Ferruccio Panicco nel novembre 2022 per chiedere l'accertamento della verità sul loro "defenestramento" . Secondo i ricorrenti le loro dimissioni furono "estorte", a seguito anche di "violenza psicologica" ricevuta durante l'interrogatorio da parte dell'ex comandante della Gendarmeria vaticana. Assistiti dall'avvocato Giovanni Merla, entrambi avevano fatto causa alla Segreteria di Stato, nella persona del cardinale Pietro Parolin, e all'Ufficio del revisore generale, guidato adesso da Alessandro Cassinis, chiedendo un risarcimento monstre di 9.278.000 euro "con l'intento di chiarire quanto ci e' accaduto e per ottenere un giusto ristoro per i danni subiti". Tra questi, affermavano, il mancato rispetto delle regole, la lesione dell'immagine professionale, l'impossibilita' a ritrovare un lavoro a causa del carattere calunnioso dell'allontanamento. Ed anche la sospensione di terapie oncologiche per Panicco (morto nel giugno 2023 )a causa dello smarrimento dei referti medici, a seguito della perquisizione del suo ufficio.

Rigettate tutte le richieste di condanna e risarcimento alla Segreteria di Stato, giudicata estranea a tutti i fatti e le condotte poste "a fondamento delle proprie pretese". La Terza loggia non ha avuto nulla a che fare con le presunte pressioni. Condanna invece alla refusione di 49.336 euro a Segreteria di Stato e Ufficio del Revisore Generale. E altri 63 mila euro per gli eredi di Panicco. Nessun commento immediato alla sentenza del Tribunale vaticano che conclude il primo grado di giudizio della causa. La vicenda risale al 2017, quando i due ex auditor vaticani nel giugno di quell'anno avevano presentato le loro dimissioni, dopo che Milone, esulando dalle sue competenze, dichiarò l'allora sostituto della Segreteria di Stato Angelo Becciu, aveva incaricato una società esterna per svolgere attività investigative sulla vita privata di esponenti della Santa Sede.

Nella sentenza, il Tribunale sottolinea che dopo ''esame attento'' deve essere esclusa l'ascrivibilità alla Segreteria di Stato dei fatti imputati (dalle asserite minacce sottese alla sottoscrizione delle dimissioni, di cui eventualmente avrebbe dovuto rispondere il Governatorato , cui fa capo la Gendarmeria, fino alla lesione nella reputazione) e "tantomeno condotte causative del danno sono imputabili a soggetti che abbiano agito nel nome e per conto della Segreteria di Stato".

Secondo la memoria conclusiva della Sds infatti la stessa ricostruzione dei ricorrenti secondo cui l'allora Sostituto Becciu avrebbe comunicato in un colloquio privato al dott. Milone che il Sommo Pontefice "aveva perso ogni ftducia in lui" non legittimerebbe il coinvolgimento della SdS, "in quanto se l'allora Sostituto mons. Becciu avesse agito su mandato del Papa la sua condotta dovrebbe qualificarsi come atto di ufficio legittimo, se invece avesse agito autonomamente, e quindi al di fuori del suo ufftcio, nessuna responsabilita potrebbe essere attribuita alla Sds".

Nelle motivazioni sono stati quindi esaminati il comportamento e le dichiarazioni di Becciu che secondo Milone e Panicco fu il vero protagonista della vicenda. IlTribunale ha ritenuto che ''il card. Becciu, nel rendere tali dichiarazioni (aveva risposto con un'intervista a quella alla stampa internazionale nel settembre 2017, Nda) non abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni proprio perché dette dichiarazioni erano relative ad una attività estranea a quella della segreteria di Stato''.

" Tali dichiarazioni, anche ove causa del danno lamentato - continua la sentenza - non possono quindi essere ricondotte alla SdS, la cui responsabilita deve essere pertanto esclusa. A riprova di ciò si deve, inoltre, considerare che la Santa Sede si è limitata a rilasciare un comunicato stampa ufficiale, per ii tramite della Sala Stampa Vaticana, in data 20.6.2017, che in alcun modo può ritenersi lesivo dell'onore e della reputazione degli odierni attori. Peraltro, va considerato che la pubblicità e la diffusione mediatica della vicenda relativa alle dimissioni degli odierni attori è ascrivibile, ancor prima, allo stesso dott. Milone, il quale ha rilasciato interviste sulla vicenda a diverse testate giornalistiche nazionali e internazionali, rese pubbliche ii 24 settembre 2017 ".

Nei confronti di Milone, nel 2022 è stato anche aperto un procedimento penale dal Promotore di Giustizia Alessandro Diddi in relazione al presunto spionaggio che portò alle dimissioni del giugno 2017.

Da parte sua Becciu è stato condannato in primo grado il 16 dicembre 2023 dal Tribunale penale presieduto dallo stesso Pignatone a cinque anni e mezzo di carcere, a una confisca di decine e decine di milioni di euro e a un altrettanto cospicuo risarcimento danni a favore dell'APSA e della stessa Segreteria di Stato in solido con gli altri principali imputati del processo sull'acquisto del Palazzo di Londra ( https://www.justout.org/single-post/c-è-un-giudice-in-vaticano) . Tra i reati, anche l'abuso di potere.

Whistlleblowing . La Sala Stampa vaticana ha pubblicato mercoledì 24 gennaio 2024 la procedura in materia di segnalazioni all'Ufficio del Revisore Generale. Essa faciliterà l'utilizzo del 'whistleblowing', vigente nella normativa della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano . Lo Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale e la Costituzione Apostolica 'Praedicate Evangelium' prevedono infatti che il Revisore Generale sia destinatario di segnalazioni su situazioni particolari connesse ad anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. La procedura stabilisce che le segnalazioni possano essere presentate in forma scritta, avvalendosi anche di una casella di posta dedicata segnalazionianomalie@urg.va o tramite lettera riservata indirizzata al Revisore Generale. Sono possibili anche le segnalazioni orali, su richiesta della persona che intende fare la segnalazione: si potrà realizzare attraverso un incontro diretto o mediante videoconferenza con il Revisore Generale. Non saranno accettate le lamentele personali, o rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure vigenti, oppure ancora segnalazioni anonime, ma l'identità del whistblower sarà pienamente tutelata. Il divieto di rilevare l'identità di chi fa la segnalazione sarà riferita non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Inoltre si spiega che la segnalazione di attività anomale fatte in buonafede al Revisore Generale non produce alcuna responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali. La procedura pubblicata dice che le segnalazioni possono riguardare comportamenti impropri che rappresentino una minaccia o un danno al bene comune. L'identità del segnalante potra essere rivelata solo all'Autorità giudiziaria quando essa dovesse ritenere che sia necessario per le indagini innescate dalla segnalazione.

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