top of page

Intercettazioni e manovra: 24 mesi per smascherare le reti di influenza e spionaggio.


di Maria Antonietta Calabrò


Cosa c’entrano un romanzo di spionaggio degli anni Ottanta , “Il Montaggio” di Volkoff, il recentissimo studio del professore Robert Dover dell’Università inglese di Hull (“Hacker, Influencer, Faker, Spy” , Hurst) ,il Qatargate e l’approvazione della legge finanziaria?C’entrano perchè agganciato alla finanziaria che sarà approvata domani c’é un provvedimento che sposta dal Ministero della Giustizia al Ministero dell’economia e delle finanze il capitolo di spesa che riguarda le intercettazioni messe in atto dai servizi segreti, sotto la responsabilità dei Direttori dei servizi e dopo l’autorizzazione del Procuratore generale di Roma. Ma soprattutto perché diventeranno operative nuove possibilità per i servizi segreti di intercettare soggetti che rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale. Come abbiamo appreso dal Qatargate, prima dell’intervento della magistratura belga, i servizi segreti di Bruxelles hanno individuato la rete di influenza del Qatar e del Marocco dopo mesi e mesi di approfondimenti intelligence. In particolare nel caso del Marocco la rete stesa dentro il Parlamento europeo faceva direttamente capo al direttore dei servizi segreti marocchini.Alcuni esperti ritengono che una rete straniera possa essere individuata dall’intelligence in circa due anni. E’ per questo che le nuovi disposizioni permettono la possibilità massima di conservare i dati per 24 mesi.E’ bene sottolineare che qui parliamo di intercettazioni del comparto intelligence, del tutto diverse , quanto a finalità perseguite da quelle giudiziarie (che devono punire reati) e anche da quelle della polizia di prevenzione (di reati). Le intercettazioni messe in atto dai servizi segreti infatti hanno a che fare con gli obbiettivi di Sicurezza nazionale e non con il perseguimento di crimini.Le nuove norme permetteranno un’implementazione dell’ operatività dei nostri servizi segreti contro spionaggio e influenza esterna maligna.Per questo, la proposta di emendamenti alla legge finanziaria presentata il 18 dicembre dal governo Meloni (autorità delegata all’intelligence, sottosegretario Alfredo Mantovano) ha cambiato il comma 1 dell’articolo 4 della legge 155 del 27 luglio 2005 e grazie a questa modifica i Direttori dei servizi segreti (delegati dal Presidente del Consiglio) possono richiedere l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra persone presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, cioè presso il loro domicilio privato.Questa autorizzazione sarà chiesta non alle singole Procure, ma al solo Procuratore generale della Corte d’Appello di Roma. C’è insomma un salto qualitativo della professionalità dell’intelligence finora troppo dipendente dal comparto giudiziario , che spesso ha modellato i servizi segreti come una superpolizia giudiziaria.Come già detto l’intrusività degli strumenti sarà sempre sottoposta a procedura autorizzativa di un alto magistrato , il Procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, secondo un modello centralizzato che ricalca le procedure già esistenti all’estero.Le attività di cui abbiamo parlato sono autorizzate ( nuovo articolo 4 bis, commi da 1 a 6 ) con decreto motivato del Pg per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di giorni venti. L’autorizzazione alla prosecuzione deve anch’essa avvenire con decreto motivato del Procuratore generale.Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione, ossia di DIS, AISE e AISI ,comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti mobili utilizzati per le attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.Il Procuratore generale della Corte d’Appello di Roma verificata la conformità delle attività compiute all’autorizzazione, dispone l’immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti.E a conclusione delle operazioni, dopo che il Presidente del Consiglio ha dato comunicazione al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ), il procuratore generale dispone la distruzione della documentazione anche da egli stesso detenuta, con eccezione dei decreti autorizzativi emanati .Il Procuratore generale però può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.Gli elementi acquisiti attraverso le attività per lo sviluppo della ricerca informativa non possono in modo tassativo essere utilizzati in procedimenti penali, né gli agenti dei servizi possono essere chiamati a testimoniare in tribunale.


Articolo pubblicato il 23 dicembre 2022 su Huffpost.it

コメント


bottom of page